Con l’art. 5 del D.L. 09.02.2012 convertito in Legge 04.04.2012 n. 35 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) sono state introdotte nuove disposizioni in materia di iscrizioni anagrafiche e variazioni di indirizzo.
A partire dal 9 maggio 2012, le dichiarazioni di variazione di residenza o di indirizzo potranno essere rese utilizzando esclusivamente l’apposito modulo, scaricabile qui (MODULO RESIDENZA), disponibile direttamente presso gli sportelli dell’Ufficio Anagrafe o scaricandolo dal sito della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell’Interno.
Un altro apposito modulo (MODULO CANCELLAZIONE) potrà essere utilizzato per richiedere il trasferimento della propria residenza anagrafica all’estero con conseguente iscrizione all’AIRE per i cittadini italiani e cancellazione per emigrazione all’estero dei cittadini non italiani.
In base al decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito nella legge 23 maggio 2014, n. 80, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per EXPO 2015", si ricorda che chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge (al fondo si riporta il testo di legge completo)
Con circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 14 in data 6 agosto 2014, è stato aggiornato il modello di dichiarazione di residenza da utilizzare per l'iscrizione anagrafica.
Le iscrizioni anagrafiche e le variazioni di indirizzo devono essere dichiarate dai cittadini interessati entro 20 (venti) giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti (effettivo trasferimento) e non prima.
Il modulo citato dovrà essere correttamente compilato seguendo le istruzioni riportate in calce al fine di evitare la NON ricevibilità della domanda e potrà essere presentato all’Ufficio Anagrafe del Comune con una delle seguenti modalità:
- presentazione diretta all’Ufficio Anagrafe;
- trasmissione a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Via Maestra A. Sarti 27-
12030 TORRE SAN GIORGIO CN;
- trasmissione a mezzo fax al seguente numero: 0172 96263; ,
- trasmissione a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
info@comune.torresangiorgio.cn.it
oppure comune.torresangiorgio.cn@legalmail.it
ma solo se il richiedente rispetti almeno una delle condizioni indicate sul modulo.
Per i cittadini NON appartenenti a Stati dell’Unione Europea la documentazione da allegare alla richiesta di prima iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero è indicata nell’allegato A).
Per i cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea la documentazione da allegare alla richiesta di prima iscrizione anagrafica con provenienza dall’estero è indicata nell’allegato B).
Le richieste di iscrizione anagrafica/variazione dell’indirizzo saranno effettuate entro 2 (due) giorni lavorativi dal momento della loro effettiva ricezione da parte dell’Ufficio.
Ai richiedenti verrà data comunicazione di avvio del procedimento (così come previsto dall’art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241). In tale comunicazione i richiedenti saranno portati a conoscenza che l’Ufficio Anagrafe accerterà la sussistenza del requisito della dimora abituale all’indirizzo dichiarato nel termine di 45 giorni dalla dichiarazione resa. Nel caso in cui gli accertamenti fossero negativi si applicherà l’art. 10/Bis della Legge 241/1990 e i richiedenti saranno informati con una comunicazione ed invitati a fornire gli elementi necessari alla positiva conclusione del procedimento. Trascorsi inutilmente i termini di risposta o se gli elementi forniti fossero ritenuti insufficienti alla definizione del procedimento l’Ufficio provvederà a segnalare quanto emerso all’Autorità di Pubblica Sicurezza, a revocare la residenza ottenuta e/o ripristinare il precedente indirizzo nonché segnalare all’Autorità Giudiziaria le false dichiarazioni rese a Pubblico Ufficiale ai sensi degli art. 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445. In mancanza di comunicazione all’interessato entro i 45 giorni di cui sopra vale la regola del silenzio/assenso e la richiesta di iscrizione/variazione dell’indirizzo si intende confermata.
Come in precedenza, con lo stesso modulo utilizzato per le variazioni anagrafiche sarà possibile ottenere l’aggiornamento dell’indirizzo sulla patente di guida e sulla carta di circolazione dei veicoli intestati alle persone fisiche che trasferiscono la residenza nel Comune o variano l’indirizzo. Di tale richiesta sarà consegnata una ricevuta che dovrà essere conservata con la patente e con la carta di circolazione fino al ricevimento da parte della Direzione Generale della Motorizzazione Civile del tagliandi adesivo da applicare sulla patente e sulla carta di circolazione.
OCCUPAZIONE ABUSIVA DI IMMOBILI
“Il testo definitivo del D.L. 28-3-2014 n. 47 in vigore dal 28 maggio 2014, definitivo dopo la legge di conversione 23 maggio 2014, n. 80 prevede:
Art. 5. Lotta all'occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni in materia di contratti di locazione.
1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede l’allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell’utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [...].”
Allegato A
Allegato B
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' OCCUPAZIONE IMMOBILE
Modulo Cancellazione
Modulo Residenza